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martedì, febbraio 10th, 2009

Il patrimonio del debitore costituisce per il creditore una garanzia generica per il soddisfacimento delle obbligazioni gravanti sul debitore medesimo. [art. 2740 Cod. Civ.]. per impedire che il patrimonio del debitore possa per negligenza o dolo del debitore subire diminuzioni che incidano sulla garanzia generica, la legge riconosce al creditore taluni rimedi volti ad assicurare la conservazione di tale garanzia.
L’azione surrogatoria (art. 2900 Cod. civ.): Generalmente i creditori non hanno diritto di sindacare o controllare il modo con cui il debitore amministra i suoi beni. Qualora peraltro il debitore determini non solo un generico pregiudizio del suo patrimonio, ma renda pi difficile e onerosa la realizzazione coattiva dei diritti e delle azioni che ha verso terzi per la gestione del suo patrimonio, la legge consente a ciascun creditore di surrogarsi al debitore inattivo per esercitare in suo luogo i diritti e le azioni che gli spettano.
Perch si possa agire, non basta l’inerzia, ma occorre che da questa derivi un pregiudizio per le ragioni del creditori. Questa legittimazione autorizzata dal giudice non pu essere esercitata a vantaggio del singolo creditore: egli infatti agisce in nomine debitoris cosicch gli effetti dell’atto compiuto avvantaggiano tutti i creditori e non solo colui che agisce in surrogatoria. L’azione surrogatoria pu essere anche esercitata preventivamente ovvero prima che scada l’obbligazione. Riguarda solo i diritti patrimoniali perch solo essi concorrono a formare la garanzia generica del creditore.
L’azione revocatoria (artt. 2901-2904 cod. civ.): Oltre che con l’inerzia, il debitore pu peggiorare la situazione dei suoi creditori anche ponendo in essere atti che rendano pi difficile il soddisfacimento dei diritti di questi ultimi. Naturalmente non si pu impedire al debitore di compiere atti che modifichino la consistenza del suo patrimonio, ma si d la possibilit al creditore di agire attraverso l’azione revocatoria o pauliana (diritto romano). Presupposti per sperimentare un’azione revocatoria sono :
· un atto di disposizione del debitore, ossia un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, o trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene;
· che l’atto di cui sopra renda il patrimonio del debitore insufficiente a garantire il credito, il cd eventus damni;
· il cd consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore del pregiudizio da lui arrecato al suo creditore. Il creditore che agisce in revocatoria ha l’onere di provare questa consapevolezza.
Si richiede invece la dolosa preordinazione, se il creditore prova che il debitore ha contratto un debito successivo all’atto di disposizione.
L’azione revocatoria non ha effetto restitutorio: il bene non ritorna nel patrimonio del debitore. Si realizza tecnicamente la cd Inefficacia relativa. A seguito dell’azione revocatoria, tutti gli atti di disposizione restano validi ed efficaci tranne che per il creditore che ha agito. L’azione revocatoria quindi non avvantaggia tutti i creditori ma solo il creditore che ha agito tramite l’azione revocatoria.
Mentre l’azione surrogatoria ha per presupposto l’inerzia del debitore nell’esercizio del diritto, l’azione revocatoria necessita del compimento di un atto pregiudizievole per i creditori.
Il sequestro conservativo (artt. 2905-2906 cod. civ.): una misura preventiva e cautelare, che il creditore pu chiedere al giudice quando ha fondato timore di perdere le garanzie sul proprio credito. Devono concorrere due presupposti:
· il cd fumus boni iuris, ossia elementi che consentano di ritenere sussistente e fondato il diritto di credito di cui parte ricorrente si dichiara titolare;
· il cd periculum in mora, ossia il rischio che il debitore possa effettuare atti di disposizione, tali da compromettere le prospettive di esecuzione su esso.
Gli effetti sono analoghi a quelli dell’accoglimento dell’azione revocatoria: esso serve a porre un rimedio di indisponibilit sui beni che produce l’effetto di rendere eventuali atti di disposizione inefficaci nei confronti del creditore che ha agito (inefficacia relativa).
Diritto di ritenzione: diritto attribuito al creditore di rifiutare la consegna di una cosa di propriet del debitore, fino a quando il debitore non adempie l’obbligazione connessa con la cosa stessa. una forma di autotutela e di legittima difesa. Il diritto di ritenzione si pu far valere solo nei casi espressamente previsti dall’ordinamento.
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Il patrimonio del debitore costituisce per il creditore una garanzia generica per il soddisfacimento delle obbligazioni gravanti sul debitore medesimo. [art. 2740 Cod. Civ.]. per impedire che il patrimonio del debitore possa per negligenza o dolo del debitore subire diminuzioni che incidano sulla garanzia generica, la legge riconosce al creditore taluni rimedi volti [...]


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